Legge 5 febbraio 1992, n. 104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate."
(Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n.
39, S.O.)
Nota bene:
quello che segue è il testo vigente dopo
le ultime modifiche introdotte dalla Legge
8 marzo 2000, n. 53 e dal decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151
1. Finalità. - 1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità
umana e i diritti di libertà e di autonomia
della persona handicappata e ne promuove
la piena integrazione nella famiglia, nella
scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti
che impediscono lo sviluppo della persona
umana, il raggiungimento della massima autonomia
possibile e la partecipazione della persona
handicappata alla vita della collettività,
nonché la realizzazione dei diritti civili,
politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale
della persona affetta da minorazioni fisiche,
psichiche e sensoriali e assicura i servizi
e le prestazioni per la prevenzione, la cura
e la riabilitazione delle minorazioni, nonché
la tutela giuridica ed economica della persona
handicappata;
d) predispone interventi volti a superare
stati di emarginazione e di esclusione sociale
della persona handicappata.
2. Principi generali. - 1. La presente legge
detta i principi dell'ordinamento in materia
di diritti, integrazione sociale e assistenza
della persona handicappata. Essa costituisce
inoltre riforma economico-sociale della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, approvato con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
5.
3. Soggetti aventi diritto. - 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
o progressiva, che è causa di difficoltà
di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle
prestazioni stabilite in suo favore in relazione
alla natura e alla consistenza della minorazione,
alla capacità complessiva individuale residua
e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima,
abbia ridotto l'autonomia personale, correlata
all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo
e globale nella sfera individuale o in quella
di relazione, la situazione assume connotazione
di gravità. Le situazioni riconosciute di
gravità determinano priorità nei programmi
e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli
stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati
o aventi stabile dimora nel territorio nazionale.
Le relative prestazioni sono corrisposte
nei limiti ed alle condizioni previste dalla
vigente legislazione o da accordi internazionali.
4. Accertamento dell'handicap. - 1. Gli accertamenti
relativi alla minorazione, alle difficoltà,
alla necessità dell'intervento assistenziale
permanente e alla capacità complessiva individuale
residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati
dalle unità sanitarie locali mediante le
commissioni mediche di cui all'articolo 1
della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che
sono integrate da un operatore sociale e
da un esperto nei casi da esaminare, in servizio
presso le unità sanitarie locali.
5. Principi generali per i diritti della
persona handicappata. - 1. La rimozione delle
cause invalidanti, la promozione dell'autonomia
e la realizzazione dell'integrazione sociale
sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica,
biomedia, psicopedagogica, sociale e tecnologica
anche mediante programmi finalizzati concordati
con istituzioni pubbliche e private, in particolare
con le sedi universitarie, con il Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi
sanitari e sociali, considerando la persona
handicappata e la sua famiglia, se coinvolti,
soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi
e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni
e la ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei
servizi terapeutici e riabilitativi, che
assicuri il recupero consentito dalle conoscenze
scientifiche e dalle tecniche attualmente
disponibili, il mantenimento della persona
handicappata nell'ambiete familiare e sociale,
la sua integrazione e partecipazione alla
vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona
handicappata un'informazione di carattere
sanitario e sociale per facilitare la comprensione
dell'evento, anche in relazione alle possibilità
di recupero e di integrazione della persona
handicappata nella società;
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione
degli interventi socio-sanitari la collaborazione
della famiglia, della comunità e della persona
handicappata, attivandone le potenziali capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria
in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo
del bambino e del soggetto minore per evitare
o constatare tempestivamente l'insorgenza
della minorazione o per ridurre e superare
i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale
dei servizi e degli interventi rivolti alla
prevenzione, al sostegno e al recupero della
persona handicappata, assicurando il coordinamento
e l'integrazione con gli altri servizi territoriali
sulla base degli accordi di programma di
cui all'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
h) garantire alla persona handicappata e
alla famiglia adeguato sostegno psicologico
e psicopedagogico, servizi di aiuto personale
o familiare, strumenti e sussidi tecnici,
prevedendo, nei casi strettamente necessari
e per il periodo indispensabile, interventi
economici integrativi per il raggiungimento
degli obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto
di enti e di associazioni, iniziative permanenti
di informazione e di partecipazione della
popolazione, per la prevenzione e per la
cura degli handicap, la riabilitazione e
l'inserimento sociale di chi ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi
ritenuti più idonei anche al di fuori della
circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma
di emarginazione e di esclusione sociale
anche mediante l'attivazione dei servizi
previsti dalla presente legge.
6. Prevenzione e diagnosi precoce. - 1. Gli
interventi per la prevenzione e la diagnosi
prenatale e precoce delle minorazioni si
attuano nel quadro della programmazione sanitaria
di cui agli articoli 53 e 55 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze
e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno
1990, n. 142 , e alla legge 23 dicembre 1978,
n. 833 , e successive modificazioni, disciplinano
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge:
a) l'informazione e l'educazione sanitaria
della popolazione sulle cause e sulle conseguenze
dell'handicap, nonché sulla prevenzione in
fase preconcezionale, durante la gravidanza,
il parto, il periodo neonatale e nelle varie
fasi di sviluppo della vita, e sui servizi
che svolgono tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare
rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali
della partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli
ambienti di vita e di lavoro, dei fattori
di rischio che possono determinare malformazioni
congenite e patologie invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e
la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione
delle malattie genetiche che possono essere
causa di handicap fisici, psichici, sensoriali
di neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza
per la individuazione e la terapia di eventuali
patologie complicanti la gravidanza e la
prevenzione delle loro conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza,
i parti e le nascite a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti
utili alla diagnosi precoce delle malformazioni
e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione
ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo
congenito, della fenilchetonuria e della
fibrosi cistica. Le modalità dei controlli
e della loro applicazione sono disciplinate
con atti di indirizzo e coordinamento emanati
ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 . Con tali
atti possono essere individuate altre forme
di endocrinopatie e di errori congeniti del
metabolismo alle quali estendere l'indagine
per tutta la popolazione neonatale;
h) un'attività di prevenzione permanente
che tuteli i bambini fin dalla nascita anche
mediante il coordinamento con gli operatori
degli asili nido, delle scuole materne e
dell'obbligo, per accertare l'inesistenza
o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti
e con controlli sul bambino entro l'ottavo
giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto
ed il nono mese di vita e ogni due anni dal
compimento del primo anno di vita. E' istituito
a tal fine un libretto sanitario personale,
con le caratteristiche di cui all'articolo
27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ,
su cui sono riportati i risultati dei suddetti
controlli ed ogni altra notizia sanitaria
utile a stabilire lo stato di salute del
bambino;
i) gli interventi informativi, educativi,
di partecipazione e di controllo per eliminare
la nocività ambientale e prevenire gli infortuni
in ogni ambiente di vita e di lavoro, con
particolare riferimento agli incidenti domestici.
3. Lo Stato promuove misure di profilassi
atte a prevenire ogni forma di handicap,
con particolare riguardo alla vaccinazione
contro la rosolia.
7. Cura e riabilitazione. - 1. La cura e
la riabilitazione della persona handicappata
si realizzano con programmi che prevedano
prestazioni sanitarie e sociali integrate
tra loro, che valorizzino le abilità di ogni
persona handicappata e agiscano sulla globalità
della situazione di handicap, coinvolgendo
la famiglia e la comunità. A questo fine
il Servizio sanitario nazionale, tramite
le strutture proprie o convenzionate, assicura:
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione
precoce della persona handicappata, nonché
gli specifici interventi riabilitativi e
ambulatoriali, a domicilio o presso i centri
socio-riabilitativi ed educativi a carattere
diurno o residenziale di cui all'articolo
8, comma 1, lettera l);
b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature,
attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari
per il trattamento delle menomazioni. 2.
Le regioni assicurano la completa e corretta
informazione sui servizi ed ausili presenti
sul territorio, in Italia e all'estero.
8. Inserimento ed integrazione sociale. -
1. L'inserimento e l'integrazione sociale
della persona handicappata si realizzano
mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico,
di assistenza sociale e sanitaria a domicilio,
di aiuto domestico e di tipo economico ai
sensi della normativa vigente, a sostegno
della persona handicappata e del nucleo familiare
in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona
handicappata in temporanea o permanente grave
limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso
agli edifici pubblici e privati e ad eliminare
o superare le barriere fisiche e architettoniche
che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici
o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il
diritto all'informazione e il diritto allo
studio della persona handicappata, con particolare
riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche,
ai programmi, a linguaggi specializzati,
alle prove di valutazione e alla disponibilità
di personale appositamente qualificato, docente
e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale
dei servizi educativi, sportivi, di tempo
libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione
nel mondo del lavoro, in forma individuale
o associata, e la tutela del posto di lavoro
anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità
dei mezzi di trasporto pubblico e privato
e la organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone
e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità
alloggio, case-famiglia e analoghi servizi
residenziali inseriti nei centri abitati
per favorire la deistituzionalizzazione e
per assicurare alla persona handicappata,
priva anche temporaneamente di una idonea
sistemazione familiare, naturale o affidataria,
un ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi
ed educativi diurni, a valenza educativa,
che perseguano lo scopo di rendere possibile
una vita di relazione a persone temporaneamente
o permanentemente handicappate, che abbiano
assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate
potenzialità residue non consentano idonee
forme di integrazione lavorativa. Gli standard
dei centri socio-riabilitativi sono definiti
dal Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro per gli affari sociali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano di cui all'articolo
12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di attività extrascolastiche
per integrare ed estendere l'attività educativa
in continuità ed in coerenza con l'azione
della scuola.
9. Servizio di aiuto personale. - 1. Il servizio
di aiuto personale, che può essere istituito
dai comuni o dalle unità sanitarie locali
nei limiti delle proprie ordinarie risorse
di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea
o permanente grave limitazione dell'autonomia
personale non superabile attraverso la fornitura
di sussidi tecnici, informatici, protesi
o altre forme di sostegno rivolte a facilitare
l'autosufficienza e le possibilità di integrazione
dei cittadini stessi, e comprende il servizio
di interpretariato per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato
con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali
esistenti sul territorio e può avvalersi
dell'opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza ai sensi della
normativa vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto
anni che facciano richiesta di prestare attività
volontaria; c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a),
b), c) del comma 2 deve avere una formazione
specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del
comma 2 si estende la disciplina dettata
dall'articolo 2, comma 2, della legge 11
agosto 1991, n. 266.
10. Interventi a favore di persone con handicap
in situazione di gravità. - 1. I comuni,
anche consorziati tra loro o con le province,
le loro unioni, le comunità montane e le
unità sanitarie locali, nell'ambito delle
competenze in materia di servizi sociali
loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990,
n. 142 , possono realizzare con le proprie
ordinarie risorse di bilancio, assicurando
comunque il diritto alla integrazione sociale
e scolastica secondo le modalità stabilite
dalla presente legge e nel rispetto delle
priorità degli interventi di cui alla legge
4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio
e centri socioriabilitativi per persone con
handicap in situazione di gravità.
1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono
organizzare servizi e prestazioni per la
tutela e l'integrazione sociale dei soggetti
di cui al presente articolo per i quali venga
meno il sostegno del nucleo familiare. (1)
2. Le strutture di cui alla lettera l) e
le attività di cui alla lettera m) del comma
1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa
con il gruppo di lavoro per l'integrazione
scolastica di cui all'articolo 15 e con gli
organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire,
mediante appositi finanziamenti, previo parere
della regione sulla congruità dell'iniziativa
rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione
e al sostegno di comunità-alloggio e centri
socio-riabilitativi per persone handicappate
in situazione di gravità, promossi da enti,
associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficienza (IPAB), società
cooperative e organizzazioni di volontariato
iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del
presente articolo possono essere realizzati
anche mediante le convenzioni di cui all'articolo
38.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione
e il funzionamento, le comunità-alloggio
e i centri socio-riabilitativi devono essere
idonei a perseguire una costante socializzazione
dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative
dirette a coinvolgere i servizi pubblici
e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati
da soggetti pubblici o privati concernenti
immobili da destinare alle comunità-alloggio
ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai
commi 1 e 3, con vincolo di destinazione
almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile
per gli scopi di cui alla presente legge,
ove localizzati in aree vincolate o a diversa
specifica destinazione, fatte salve le norme
previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497,
e successive modificazioni, e dal decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce
variante del piano regolatore. Il venir meno
dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla
presente legge prima del ventesimo anno comporta
il ripristino della originaria destinazione
urbanistica dell'area.
(1) comma aggiunto dal primo articolo dalla
legge 21 maggio 1998, n. 162
11. Soggiorno all'estero per cure. - 1. Nei
casi in cui vengano concesse le deroghe di
cui all'articolo 7 del decreto del Ministro
della sanità 3 novembre 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre
1989, ove nel centro di altissima specializzazione
estero non sia previsto il ricovero ospedaliero
per tutta la durata degli interventi autorizzati,
il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore
in alberghi o strutture collegate con il
centro è equiparato a tutti gli effetti alla
degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella
misura prevista dalla deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero
della sanità di cui all'articolo 8 del decreto
del Ministro della sanità 3 novembre 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273
del 22 novembre 1989, esprime il parere sul
rimborso per i soggiorni collegati agli interventi
autorizzati dalle regioni sulla base di criteri
fissati con atto di indirizzo e coordinamento
emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con
il quale sono disciplinate anche le modalità
della corresponsione di acconti alle famiglie.
12. Diritto all'educazione e all'istruzione.
- 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato
è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione
e all'istruzione della persona handicappata
nelle sezioni di scuola materna, nelle classi
comuni delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo
lo sviluppo delle potenzialità della persona
handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione,
nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione
e all'istruzione non può essere impedito
da difficoltà di apprendimento né da altre
difficoltà derivanti dalle disabilità connesse
all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona
handicappata ed all'acquisizione della documentazione
risultante dalla diagnosi funzionale, fa
seguito un profilo dinamico-funzionale ai
fini della formulazione di un piano educativo
individualizzato, alla cui definizione provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei
genitori della persona handicappata, gli
operatori delle unità sanitarie locali e,
per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico
individuato secondo criteri stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione. Il profilo
indica le caratteristiche fisiche, psichiche
e sociali ed affettive dell'alunno e pone
in rilievo sia le difficoltà di apprendimento
conseguenti alla situazione di handicap e
le possibilità di recupero, sia le capacità
possedute che devono essere sostenute, sollecitate
e progressivamente rafforzate e sviluppate
nel rispetto delle scelte culturali della
persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale
iniziale seguono, con il concorso degli operatori
delle unità sanitarie locali, della scuola
e delle famiglie, verifiche per controllare
gli effetti dei diversi interventi e l'influenza
esercitata dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie
locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo
le modalità indicate con apposito atto di
indirizzo e coordinamento emanato ai sensi
dell'articolo 5, primo comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato
a conclusione della scuola materna, della
scuola elementare e della scuola media e
durante il corso di istruzione secondaria
superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo
scolastico, temporaneamente impediti per
motivi di salute a frequentare la scuola,
sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione
scolastica. A tal fine il provveditore agli
studi, d'intesa con le unità sanitarie locali
e i centri di recupero e di riabilitazione,
pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri
della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali
sezioni staccate della scuola statale. A
tali classi possono essere ammessi anche
i minori ricoverati nei centri di degenza,
che non versino in situazioni di handicap
e per i quali sia accertata l'impossibilità
della frequenza della scuola dell'obbligo
per un periodo non inferiore a trenta giorni
di lezione. La frequenza di tali classi,
attestata dall'autorità scolastica mediante
una relazione sulle attività svolte dai docenti
in servizio presso il centro di degenza,
è equiparata ad ogni effetto alla frequenza
delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle
divisioni pediatriche gli obiettivi di cui
al presente articolo possono essere perseguiti
anche mediante l'utilizzazione di personale
in possesso di specifica formazione psico-pedagogica
che abbia una esperienza acquisita presso
i nosocomi o segua un periodo di tirocinio
di un anno sotto la guida di personale esperto.
13. Integrazione scolastica. - 1. L'integrazione
scolastica della persona handicappata nelle
sezioni e nelle classi comuni delle scuole
di ogni ordine e grado e nelle università
si realizza, fermo restando quanto previsto
dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto
1977, n. 517, e successive modificazioni,
anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi
scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali,
culturali, ricreativi, sportivi e con altre
attività sul territorio gestite da enti pubbici
o privati. A tale scopo gli enti locali,
gli organi scolastici e le unità sanitarie
locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
stipulano gli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa
con i Ministri per gli affari sociali e della
sanità, sono fissati gli indirizzi per la
stipula degli accordi di programma. Tali
accordi di programma sono finalizzati alla
predisposizione, attuazione e verifica congiunta
di progetti educativi, riabilitativi e di
socializzazione individualizzati, nonché
a forme di integrazione tra attività scolastiche
e attività integrative extrascolastiche.
Negli accordi sono altresì previsti i requisiti
che devono essere posseduti dagli enti pubblici
e privati ai fini della partecipazione alle
attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università
di attrezzature tecniche e di sussidi didattici
nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico,
ferma restando la dotazione individuale di
ausili e presìdi funzionali all'effettivo
esercizio del diritto allo studio, anche
mediante convenzioni con centri specializzati,
aventi funzione di consulenza pedagogica,
di produzione e adattamento di specifico
materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università
di interventi adeguati sia al bisogno della
persona sia alla peculiarità del piano di
studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di incarichi professionali ad interpreti
da destinare alle università, per facilitare
la frequenza e l'apprendimento di studenti
non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 419, da realizzare nelle classi frequentate
da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli
enti locali e le unità sanitarie locali possono
altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione
e del funzionamento degli asili nido alle
esigenze dei bambini con handicap, al fine
di avviarne precocemente il recupero, la
socializzazione e l'integrazione, nonché
l'assegnazione di personale docente specializzato
e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo
restando, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
e successive modificazioni, l'obbligo per
gli enti locali di fornire l'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con handicap fisici o sensoriali,
sono garantite attività di sostegno mediante
l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria
di secondo grado sono determinati nell'ambito
dell'organico del personale in servizio alla
data di entrata in vigore della presente
legge in modo da assicurare un rapporto almeno
pari a quello previsto per gli altri gradi
di istruzione e comunque entro i limiti delle
disponibilità finanziarie all'uopo preordinate
dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo
grado sono garantite attività didattiche
di sostegno, con priorità per le iniziative
sperimentali di cui al comma 1, lettera e),
realizzate con docenti di sostegno specializzati,
nelle aree disciplinari individuate sulla
base del profilo dinamico-funzionale e del
conseguente piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la
contitolarità delle sezioni e delle classi
in cui operano, partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione
e verifica delle attività di competenza dei
consigli di interclasse, dei consigli di
classe e dei collegi dei docenti (1 bis).
6 - bis. Agli studenti handicappati iscritti
all'università sono garantiti sussidi tecnici
e didattici specifici, realizzati anche attraverso
le convenzioni di cui alla lettera b) del
comma 1, nonché il supporto di appositi servizi
di tutorato specializzato, istituiti dalle
università nei limiti del proprio bilancio
e delle risorse destinate alla copertura
degli oneri di cui al presente comma, nonché
ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16. (1
ter)
(1bis) Vedi, anche, il D.M. 9 luglio 1992.
(1 ter) Comma aggiunto dalla Legge 28 gennaio
1999, n. 17
14. Modalità di attuazione dell'integrazione.
- 1. Il Ministro della pubblica istruzione
provvede alla formazione e all'aggiornamento
del personale docente per l'acquisizione
di conoscenze in materia di integrazione
scolastica degli studenti handicappati, ai
sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto
1988, n. 399, nel rispetto delle modalità
di coordinamento con il Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio
1989, n. 168. Il Ministro della pubblica
istruzione provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche
di orientamento, particolarmente qualificate
per la persona handicappata, con inizio almeno
dalla prima classe della scuola secondaria
di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa
e didattica secondo il criterio della flessibilità
nell'articolazione delle sezioni e delle
classi, anche aperte, in relazione alla programmazione
scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra
i diversi gradi di scuola, prevedendo forme
obbligatorie di consultazione tra insegnanti
del ciclo inferiore e del ciclo superiore
ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica
della persona handicappata in tutti gli ordini
e gradi di scuola, consentendo il completamento
della scuola dell'obbligo anche sino al compimento
del diciottesimo anno di età; nell'interesse
dell'alunno, con deliberazione del collegio
dei docenti, sentiti gli specialisti di cui
all'articolo 4, secondo comma, lettera l),
del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio
di classe o di interclasse, può essere consentita
una terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione
di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre
1990, n. 341, per il conseguimento del diploma
abilitante all'insegnamento nelle scuole
secondarie, comprendono, nei limiti degli
stanziamenti già preordinati in base alla
legislazione vigente per la definizione dei
suddetti piani di studio, discipline facoltative,
attinenti all'integrazione degli alunni handicappati,
determinate ai sensi dell'articolo 4, comma
3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel
diploma di specializzazione conseguito ai
sensi del predetto articolo 4 deve essere
specificato se l'insegnante ha sostenuto
gli esami relativi all'attività didattica
di sostegno per le discipline cui il diploma
stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione
ha valore abilitante anche per l'attività
didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei
limiti degli stanziamenti già preordinati
in base alla legislazione vigente per la
definizione delle tabelle dei corsi di laurea,
insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione
scolastica degli alunni handicappati. Il
diploma di laurea per l'insegnamento nelle
scuole materne ed elementari di cui all'articolo
3, comma 2, della citata legge n. 341 del
1990 costituisce titolo per l'ammissione
ai concorsi per l'attività didattica di sostegno
solo se siano stati sostenuti gli esami relativi,
individuati come obbligatori per la preparazione
all'attività didattica di sostegno, nell'ambito
della tabella suddetta definita ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della medesima
legge n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative
previste nei piani di studio delle scuole
di specializzazione di cui al comma 2 e dei
corsi di laurea di cui al comma 3 può essere
impartito anche da enti o istituti specializzati
all'uopo convenzionati con le università,
le quali disciplinano le modalità di espletamento
degli esami e i relativi controlli. I docenti
relatori dei corsi di specializzazione devono
essere in possesso del diploma di laurea
e del diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'articolo
9 della citata legge n. 341 del 1990, relativamente
alle scuole di specializzazione si applicano
le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,
e successive modificazioni, al decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975,
n. 970 e all'articolo 65 della legge 20 maggio
1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di
docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione
è consentita unicamente qualora manchino
docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'articolo
13, comma 1, lettera a), possono prevedere
lo svolgimento di corsi di aggiornamento
comuni per il personale delle scuole, delle
unità sanitarie locali e degli enti locali,
impegnati in piani educativi e di recupero
individualizzati.
15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica.
- 1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale
è istituito un gruppo di lavoro composto
da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore
agli studi, un esperto della scuola utilizzato
ai sensi dell'articolo 14, decimo comma,
della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive
modificazioni, due esperti designati dagli
enti locali, due esperti delle unità sanitarie
locali, tre esperti designati dalle associazioni
delle persone handicappate maggiormente rappresentative
a livello provinciale nominati dal provveditore
agli studi sulla base dei criteri indicati
dal Ministro della pubblica istruzione entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Il gruppo di lavoro
dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto
di scuola secondaria di primo e secondo grado
sono costituiti gruppi di studio e di lavoro
composti da insegnanti, operatori dei servizi,
familiari e studenti con il compito di collaborare
alle iniziative educative e di integrazione
predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno
compiti di consulenza e proposta al provveditore
agli studi, di consulenza alle singole scuole,
di collaborazione con gli enti locali e le
unità sanitarie locali per la conclusione
e la verifica dell'esecuzione degli accordi
di programma di cui agli articoli 13, 39
e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei
piani educativi individualizzati, nonché
per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione
degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente
una relazione da inviare al Ministro della
pubblica istruzione ed al presidente della
giunta regionale. Il presidente della giunta
regionale può avvalersi della relazione ai
fini della verifica dello stato di attuazione
degli accordi di programma di cui agli artt.
13, 39 e 40 (2).
(2) Vedi, anche, il D.M. 26 giugno 1992.
16. Valutazione del rendimento e prove d'esame.
- 1. Nella valutazione degli alunni handicappati
da parte degli insegnanti è indicato, sulla
base del piano educativo individualizzato,
per quali discipline siano stati adottati
particolari criteri didattici, quali attività
integrative e di sostegno siano state svolte,
anche in sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte,
sulla base degli elementi conoscitivi di
cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti
agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare
il progresso dell'allievo in rapporto alle
sue potenzialità e ai livelli di apprendimento
iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di
secondo grado, per gli alunni handicappati
sono consentite prove equipollenti e tempi
più lunghi per l'effettuazione delle prove
scritte o grafiche e la presenza di assistenti
per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le
prove finalizzate alla valutazione del rendimento
scolastico o allo svolgimento di esami anche
universitari con l'uso degli ausili loro
necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto
dai commi 3 e 4 in favore degli studenti
handicappati è consentito per il superamento
degli esami universitari previa intesa con
il docente della materia e con l'ausilio
del servizio di tutorato di cui all'articolo
13, comma 6 -bis . É consentito, altresì,
sia l'impiego di specifici mezzi tecnici
in relazione alla tipologia di handicap ,
sia la possibilità di svolgere prove equipollenti
su proposta del servizio di tutorato specializzato.
(2 bis)
5 - bis. Le università, con proprie disposizioni,
istituiscono un docente delegato dal rettore
con funzioni di coordinamento, monitoraggio
e supporto di tutte le iniziative concernenti
l'integrazione nell'ambito dell'ateneo. (2
ter)
(2 bis) comma così modificato dalla Legge
28 gennaio 1999, n. 17.
(2 ter) comma aggiunto dalla Legge 28 gennaio
1999, n. 17.
17. Formazione professionale. - 1. Le regioni,
in attuazione di quanto previsto dagli articoli
3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo
comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre
1978, n. 845, realizzano l'inserimento della
persona handicappata negli ordinari corsi
di formazione professionale dei centri pubblici
e privati e garantiscono agli allievi handicappati
che non siano in grado di avvalersi dei metodi
di apprendimento ordinari l'acquisizione
di una qualifica anche mediante attività
specifiche nell'ambito delle attività del
centro di formazione professionale tenendo
conto dell'orientamento emerso dai piani
educativi individualizzati realizzati durante
l'iter scolastico. A tal fine forniscono
ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono
conto delle diverse capacità ed esigenze
della persona handicappata che, di conseguenza,
è inserita in classi comuni o in corsi specifici
o in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale
sono istituiti corsi per le persone handicappate
non in grado di frequentare i corsi normali.
I corsi possono essere realizzati nei centri
di riabilitazione, quando vi siano svolti
programmi di ergoterapia e programmi finalizzati
all'addestramento professionale, ovvero possono
essere realizzati dagli enti di cui all'articolo
5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché
da organizzazioni di volontariato e da enti
autorizzati da leggi vigenti. Le regioni,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvedono ad adeguare
alle disposizioni di cui al presente comma
i programmi pluriennali e i piani annuali
di attuazione per le attività di formazione
professionale di cui all'articolo 5 della
medesima legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i
corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato
di frequenza utile ai fini della graduatoria
per il collocamento obbligatorio nel quadro
economico-produttivo territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore
delle persone handicappate dalla citata legge
n. 845 del 1978, una quota del fondo comune
di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio
1970, n. 281, è destinata ad iniziative di
formazione e di avviamento al lavoro in forme
sperimentali, quali tirocini, contratti di
formazione, iniziative territoriali di lavoro
guidato, corsi prelavorativi, sulla base
di criteri e procedure fissati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
18. Integrazione lavorativa. - 1. Le regioni,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disciplinano l'istituzione
e la tenuta dell'albo regionale degli enti,
istituzioni, cooperative sociali, di lavoro,
di servizi, e dei centri di lavoro guidato,
associazioni ed organizzazioni di volontariato
che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento
e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo dei
cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle
leggi regionali, sono:
a) avere personalità giuridica di diritto
pubblico o privato o natura di associazione,
con i requisiti di cui al capo II del titolo
II del libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni,
di qualificazione del personale e di efficienza
operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di
revisione ed aggiornamento biennale dell'albo
di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra
comuni e tra comuni e province, delle comunità
montane e delle unità sanitarie locali con
gli organismi di cui al comma 1 sono regolati
da convenzioni conformi allo schema tipo
approvato con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro della sanità e con il Ministro
per gli affari sociali, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge (3).
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma
1 è condizione necessaria per accedere alle
convenzioni di cui all'articolo 38. 6. Le
regioni possono provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole
persone handicappate per recarsi al posto
di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento
di attività lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni
e i contributi ai datori di lavoro anche
ai fini dell'adattamento del posto di lavoro
per l'assunzione delle persone handicappate.
(3) Il D.M. 30 novembre 1994 (G.U. 16 dicembre
1994, n. 293) ha stato approvato lo schema-tipo
di convenzione previsto dal presente articolo.
19. Soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio. - 1. In attesa dell'entrata
in vigore della nuova disciplina del collocamento
obbligatorio, le disposizioni di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, devono intendersi applicabili
anche a coloro che sono affetti da minorazione
psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa
che ne consente l'impiego in mansioni compatibili.
Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione
della persona handicappata tiene conto della
capacità lavorativa e relazionale dell'individuo
e non solo della minorazione fisica o psichica.
La capacità lavorativa è accertata dalle
commissioni di cui all'articolo 4 della presente
legge, integrate ai sensi dello stesso articolo
da uno specialista nelle discipline neurologiche,
psichiatriche o psicologiche.
20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e
per l'abilitazione alle professioni. - 1.
La persona handicappata sostiene le prove
d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione
alle professioni con l'uso degli ausili necessari
e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari
in relazione allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso
e all'esame per l'abilitazione alle professioni
il candidato specifica l'ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonché
l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
21. Precedenza nell'assegnazione di sede.
- 1. La persona handicappata con un grado
di invalidità superiore ai due terzi o con
minorazioni iscritte alle categorie prima,
seconda e terza della tabella A annessa alla
legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso
gli enti pubblici come vincitrice di concorso
o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria
tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la
precedenza in sede di trasferimento a domanda.
22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico
e privato. - 1. Ai fini dell'assunzione al
lavoro pubblico e privato non è richiesta
la certificazione di sana e robusta costituzione
fisica.
23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio
di attività sportive, turistiche e ricreative.
- 1. L'attività e la pratica delle discipline
sportive sono favorite senza limitazione
alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio
decreto da emanare entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
definisce i protocolli per la concessione
dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica
alle persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni
ed il Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche, ciascuno per gli
impianti di propria competenza, l'accessibilità
e la fruibilità delle strutture sportive
e dei connessi servizi da parte delle persone
handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti
di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati
alla visitabilità degli impianti ai sensi
del decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della
legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva
possibilità di accesso al mare delle persone
handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro
rinnovi sono subordinati alla visitabilità
degli impianti ai sensi del citato decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività
di cui all'articolo 5, primo comma, della
legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri
pubblici esercizi, discrimina persone handicappate
è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione
a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio
da uno a sei mesi.
24. Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche. - 1. Tutte le opere edilizie
riguardanti edifici pubblici e privati aperti
al pubblico che sono suscettibili di limitare
l'accessibilità e la visitabilità di cui
alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 , e successive
modificazioni, sono eseguite in conformità
alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo
1971, n. 118, e successive modificazioni,
al regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978,
n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989,
e successive modificazioni, e al citato decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti
al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle
leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497,
e successive modificazioni, nonché ai vincoli
previsti da leggi speciali aventi le medesime
finalità, qualora le autorizzazioni previste
dagli articoli 4 e 5 della citata legge n.
13 del 1989 non possano venire concesse,
per il mancato rilascio del nulla osta da
parte delle autorità competenti alla tutela
del vincolo, la conformità alle norme vigenti
in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche può essere
realizzata con opere provvisionali, come
definite dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,
n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita
dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti
di esecuzione dei lavori riguardanti edifici
pubblici e aperti al pubblico, di cui al
comma 1, rese ai sensi degli articoli 15,
terzo comma, e 26, secondo comma, della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni,
sono allegate una documentazione grafica
e una dichiarazione di conformità alla normativa
vigente in materia di accessibilità e di
superamento delle barriere architettoniche,
anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione
edilizia per le opere di cui al comma 1 è
subordinato alla verifica della conformità
del progetto compiuta dall'ufficio tecnico
o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco,
nel rilasciare il certificato di agibilità
e di abitabilità per le opere di cui al comma
1, deve accertare che le opere siano state
realizzate nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche. A tal fine può
richiedere al proprietario dell'immobile
o all'intestatario della concessione una
dichiarazione resa sotto forma di perizia
giurata redatta da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando
il divieto di finanziamento di cui all'articolo
32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del
progettista, l'accertamento di conformità
alla normativa vigente in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione
competente, che ne dà atto in sede di approvazione
del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione
d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti
al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione
di cui al comma 3. Il rilascio del certificato
di agibilità e di abitabilità è condizionato
alla verifica tecnica della conformità della
dichiarazione allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico in
difformità dalle disposizioni vigenti in
materia di accessibilità e di eliminazione
delle barriere architettoniche, nelle quali
le difformità siano tali da rendere impossibile
l'utilizzazione dell'opera da parte delle
persone handicappate, sono dichiarate inabitabili
e inagibili. Il progettista, il direttore
dei lavori, il responsabile tecnico degli
accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità
ed il collaudatore, ciascuno per la propria
competenza, sono direttamente responsabili.
Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10
milioni a lire 50 milioni e con la sospensione
dai rispettivi albi professionali per un
periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale
(CER), di cui all'articolo 3 della legge
5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il
divieto di finanziamento di cui all'articolo
32, comma 20, della citata legge n. 41 del
1986, dispone che una quota dei fondi per
la realizzazione di opere di urbanizzazione
e per interventi di recupero sia utilizzata
per la eliminazione delle barriere architettoniche
negli insediamenti di edilizia residenziale
pubblica realizzati prima della data di entrata
in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'articolo 32, comma
21, della citata legge n. 41 del 1986 sono
modificati con integrazioni relative all'accessibilità
degli spazi urbani, con particolare riferimento
all'individuazione e alla realizzazione di
percorsi accessibili, all'installazione di
semafori acustici per non vedenti, alla rimozione
della segnaletica installata in modo da ostacolare
la circolazione delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che
in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti
concede agli enti locali per la contrazione
di mutui con finalità di investimento, una
quota almeno pari al 2 per cento è destinata
ai prestiti finalizzati ad interventi di
ristrutturazione e recupero in attuazione
delle norme di cui al regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1978, n. 384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti
edilizi alle disposizioni di cui all'articolo
27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo
2 del citato regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 384 del
1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e
successive modificazioni, e al citato decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge. Scaduto tale termine, le norme dei
regolamenti edilizi comunali contrastanti
con le disposizioni del presente articolo
perdono efficacia.
25. Accesso alla informazione e alla comunicazione.
- 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
contribuisce alla realizzazione di progetti
elaborati dalle concessionarie per i servizi
radiotelevisivi e telefonici volti a favorire
l'accesso all'informazione radiotelevisiva
e alla telefonia anche mediante installazione
di decodificatori e di apparecchiature complementari,
nonché mediante l'adeguamento delle cabine
telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di
modifiche delle convenzioni per la concessione
di servizi radiotelevisivi o telefonici sono
previste iniziative atte a favorire la ricezione
da parte di persone con handicap sensoriali
di programmi di informazione, culturali e
di svago e la diffusione di decodificatori.
26. Mobilità e trasporti collettivi. - 1.
Le regioni disciplinano le modalità con le
quali i comuni dispongono gli interventi
per consentire alle persone handicappate
la possibilità di muoversi liberamente sul
territorio, usufruendo, alle stesse condizioni
degli altri cittadini, dei servizi di trasporto
collettivo appositamente adattati o di servizi
alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle
proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità
di trasporto individuali per le persone handicappate
non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni elaborano,
nell'ambito dei piani regionali di trasporto
e dei piani di adeguamento delle infrastrutture
urbane, piani di mobilità delle persone handicappate
da attuare anche mediante la conclusione
di accordi di programma ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti
piani prevedono servizi alternativi per le
zone non coperte dai servizi di trasporto
collettivo. Fino alla completa attuazione
dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano
i servizi già istituiti. I piani di mobilità
delle persone handicappate predisposti dalle
regioni sono coordinati con i piani di trasporto
predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento
dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore
dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata
agli interventi per l'eliminazione delle
barriere architettoniche nelle strutture
edilizie e nel materiale rotabile appartenenti
all'Ente medesimo, attraverso capitolati
d'appalto formati sulla base dell'articolo
20 del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro
dei trasporti provvede alla omologazione
di almeno un prototipo di autobus urbano
ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario,
conformemente alle finalità della presente
legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della
verifica della funzionalità dei prototipi
omologati di cui al comma 5, il Ministro
dei trasporti predispone i capitolati d'appalto
contenenti prescrizioni per adeguare alle
finalità della presente legge i mezzi di
trasporto su gomma in corrispondenza con
la loro sostituzione.
27. Trasporti individuali. - 1. A favore
dei titolari di patente di guida delle categorie
A, B, o C speciali, con incapacità motorie
permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono
alla spesa per la modifica degli strumenti
di guida, quale strumento protesico extra-tariffario,
nella misura del 20 per cento, a carico del
bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge
9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole:
", titolari di patente F" e dopo
le parole: "capacità motorie,"
sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti
in serie,".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della
citata legge numero 97 del 1986, è inserito
il seguente:
"2-bis. Il beneficio della riduzione
dell'aliquota relativa all'imposta sul valore
aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora
l'invalido non abbia conseguito la patente
di guida delle categorie A, B o C speciali,
entro un anno dalla data dell'acquisto del
veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido
provvede al versamento della differenza tra
l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta
relativa all'aliquota in vigore per il veicolo
acquistato."
4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo
81, comma 9, del testo unico delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito
dall'articolo 4, comma 1, della legge 18
marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti
delle associazioni delle persone handicappate
nominati dal Ministro dei trasporti su proposta
del Comitato di cui all'articolo 41 della
presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono
le domande presentate dai soggetti di cui
al comma 1 ad un apposito fondo, istituito
presso il Ministero della sanità, che provvede
ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 42.
28. Facilitazioni per i veicoli delle persone
handicappate. - 1. I comuni assicurano appositi
spazi riservati ai veicoli delle persone
handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente
o dati in concessione, sia in quelli realizzati
e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'articolo 6
del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978,
n. 384, che deve essere apposto visibilmente
sul parabrezza del veicolo, è valido per
l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma
1.
29. Esercizio del diritto di voto. - 1. In
occasione di consultazioni elettorali, i
comuni organizzano i servizi di trasporto
pubblico in modo da facilitare agli elettori
handicappati il raggiungimento del seggio
elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del
diritto di voto, le unità sanitarie locali,
nei tre giorni precedenti la consultazione
elettorale, garantiscono in ogni comune la
disponibilità di un adeguato numero di medici
autorizzati per il rilascio dei certificati
di accompagnamento e dell'attestazione medica
di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio
1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in
cabina i cittadini handicappati impossibilitati
ad esercitare autonomamente il diritto di
voto. L'accompagnatore deve essere iscritto
nelle liste elettorali. Nessun elettore può
esercitare la funzione di accompagnatore
per più di un handicappato. Sul certificato
elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita
annotazione dal presidente del seggio nel
quale egli ha assolto tale compito.
30. Partecipazione. - 1. Le regioni per la
redazione dei programmi di promozione e di
tutela dei diritti della persona handicappata,
prevedono forme di consultazione che garantiscono
la partecipazione dei cittadini interessati.
31. Riserva di alloggi. - 1 All'articolo
3, primo comma della Legge 5 agosto 1978,
n. 457 e successive modificazioni, è aggiunta,
in fine, la seguente lettera:
"r-bis) dispone una riserva di finanziamenti
complessivi per la concessione di contributi
in conto capitale a comuni, Istituti autonomi
case popolari, comunque denominati o trasformati,
imprese, cooperative o loro consorzi per
la realizzazione con tipologia idonea o per
l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata
e agevolata alle esigenze di assegnatari
o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei
familiari assegnatari di abitazioni assistiti
da contributo pubblico, tra i cui componenti
figurano persone handicappate in situazione
di gravità o con ridotte o impedite capacità
motorie." (4)
[2. Il contributo di cui alla lettera r-bis)
del primo comma dell'articolo 3 della legge
5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal comma
1 del presente articolo, è concesso dal Comitato
esecutivo del CER direttamente ai comuni,
agli Istituti autonomi case popolari, alle
imprese, alle cooperative o loro consorzi
indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni
e degli acquisti, mediante atto preliminare
di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti
pubblici e fruenti di contributo pubblico.]
(5)
[3. Il contributo di cui al comma 2 può essere
concesso con le modalità indicate nello stesso
comma, direttamente agli enti e istituti
statali, assicurativi e bancari che realizzano
interventi nel campo dell'edilizia abitativa
che ne facciano richiesta per l'adattamento
di alloggi di loro proprietà da concedere
in locazione a persone handicappate ovvero
ai nuclei familiari tra i cui componenti
figurano persone handicappate in situazione
di gravità o con ridotte o impedite capacità
motorie.] (5)
[4. Le associazioni presenti sul territorio,
le regioni, le unità sanitarie locali, i
comuni sono tenuti a fornire al CER, entro
il 31 dicembre di ogni anno, ogni informazione
utile per la determinazione della quota di
riserva di cui alla citata lettera r-bis)
del primo comma dell'articolo 3 della legge
5 agosto 1978, n. 457.] (5)
(4) La lettera r bis) è stata così modificata
dall'articolo 2 comma 3 della Legge 30 aprile
1999, n. 136
(5) I commi 2, 3, 4, sono stati abrogati
dall'articolo 14, comma 2 della Legge 30
aprile 1999, n. 136
32. Agevolazioni fiscali. - [1. Le spese
mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente
invalidità e menomazione, per la parte del
loro ammontare complessivo che eccede il
5 o il 10 per cento del reddito complessivo
annuo dichiarato a seconda che questo sia
o meno superiore a 15 milioni di lire, sono
deducibili dal reddito complessivo del contribuente
che ha sostenuto gli oneri per sè o per le
persone indicate nell'articolo 433 del codice
civile, purché dalla documentazione risulti
chi ha sostenuto effettivamente la spesa,
la persona da assistere perché invalida e
il domicilio o la residenza del percipiente]
(6).
(6) Abrogato dall'art. 2, D.L. 31 maggio
1994, n. 330, convertito dall'articolo 1
comma 1 della legge 27 luglio 1994, n. 473
33. Agevolazioni. - [1. La lavoratrice madre
o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione
di gravità accertata ai sensi dell'articolo
4, comma 1, hanno diritto al prolungamento
fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa dal lavoro di cui all'articolo
7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
a condizione che il bambino non sia ricoverato
a tempo pieno presso istituti specializzati.]
(7quinquies)
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere
ai rispettivi datori di lavoro di usufruire,
in alternativa al prolungamento fino a tre
anni del periodo di astensione facoltativa,
di due ore di permesso giornaliero retribuito
fino al compimento del terzo anno di vita
del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo
anno di vita del bambino, la lavoratrice
madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, di minore con handicap in
situazione di gravità, nonché colui che assiste
una persona con handicap in situazione di
gravità parente o affine entro il terzo grado,
convivente, hanno diritto a tre giorni di
permesso mensile coperti da contribuzione
figurativa, fruibili anche in maniera continuativa
a condizione che la persona con handicap
in situazione di gravità non sia ricoverata
a tempo pieno. (7) (7bis)(7quater)
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che
si cumulano con quelli previsti all'articolo
7 della citata legge n. 1204 del 1971, si
applicano le disposizioni di cui all'ultimo
comma del medesimo articolo 7 della legge
n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute
negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre
1977, n. 903. (7quater)
5. Il genitore o il familiare lavoratore,
con rapporto di lavoro pubblico o privato,
che assista con continuità un parente o un
affine entro il terzo grado handicappato
ha diritto a scegliere, ove possibile, la
sede di lavoro più vicina al proprio domicilio
e non può essere trasferito senza il suo
consenso ad altra sede. (7bis)(7quater)
6. La persona handicappata maggiorenne in
situazione di gravità può usufruire alternativamente
dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto
a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro
più vicina al proprio domicilio e non può
essere trasferita in altra sede, senza il
suo consenso. (7bis)(7quater)
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari
di persone handicappate in situazione di
gravità. (7ter)(7quater)
(7) L'art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324,
convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n
423, ha fornito l'interpretazione autentica
dell'espressione «hanno diritto a tre giorni
di permesso mensile».
(7bis) I commi 3, 5 e 6 sono stati così modificati
da ultimo dall'articolo 19 della legge 8
marzo 2000, n. 53.
(7ter) Circa le disposizioni del presente
articolo si veda anche l'articolo 20 della
legge 8 marzo 2000, n. 53.
(7quater) Circa le misure introdotte dalla
legge n. 53/2000 si veda la circolare INPS
17 luglio 2000, n. 133
(7quinquies) Il primo comma dell'articolo
33 è stato abrogato dall'articolo 86 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Si veda ora l'articolo 33 del decreto citato.
34. Protesi e ausili tecnici. - 1. Con decreto
del Ministro della sanità da emanare, sentito
il Consiglio sanitario nazionale, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nella revisione e ridefinizione
del nomenclatore-tariffario delle protesi
di cui al terzo comma dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti
apparecchi e attrezzature elettronici e altri
ausili tecnici che permettano di compensare
le difficoltà delle persone con handicap
fisico o sensoriale.
35. Ricovero del minore handicappato. - 1.
Nel caso di ricovero di una persona handicappata
di minore età presso un istituto anche a
carattere sanitario, pubblico o privato,
ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono
del minore, si applicano le norme di cui
alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
36. Aggravamento delle sanzioni penali. -
1. Per i reati di cui agli articoli 519,
520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice
penale, nonché per i delitti non colposi
contro la persona, di cui al titolo XII del
libro II del codice penale, e per i reati
di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75,
qualora l'offeso sia una persona handicappata
la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati
di cui al comma 1 è ammessa la costituzione
di parte civile del difensore civico, nonché
dell'associazione alla quale risulti iscritta
la persona handicappata o un suo familiare.
37. Procedimento penale in cui sia interessata
una persona handicappata. - 1. Il Ministro
di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno
e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito
delle proprie competenze, disciplinano con
proprio decreto le modalità di tutela della
persona handicappata, in relazione alle sue
esigenze terapeutiche e di comunicazione,
all'interno dei locali di sicurezza, nel
corso dei procedimenti giudiziari penali
e nei luoghi di custodia preventiva e di
espiazione della pena.
38. Convenzioni. - 1. Per fornire i servizi
di cui alla presente legge i comuni, anche
consorziati tra loro, le loro unioni, le
comunità montane e le unità sanitarie locali
per la parte di loro competenza, si avvalgono
delle strutture e dei servizi di cui all'articolo
26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni
riconosciute e non riconosciute, di istituzioni
private di assistenza non aventi scopo di
lucro e di cooperative, sempreché siano idonee
per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione
del personale e per l'efficienza organizzativa
ed operativa, mediante la conclusione di
apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro,
le loro unioni, le comunità montane, rilevata
la presenza di associazioni in favore di
persone handicappate, che intendano costituire
cooperative di servizi o comunità-alloggio
o centri socioriabilitativi senza fini di
lucro, possono erogare contributi che consentano
di realizzare tali iniziative per i fini
previsti dal comma 1, lettere h), i) e l)
dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza
dei progetti e delle iniziative, in rapporto
alle necessità dei soggetti ospiti, secondo
i principi della presente legge.
39. Compiti delle regioni. - 1. Le regioni
possono provvedere, nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio, ad interventi
sociali, educativoformativi e riabilitativi
nell'ambito del piano sanitario nazionale,
di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni,
e della programmazione regionale dei servizi
sanitari, sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, sentite
le rappresentanze degli enti locali e le
principali organizzazioni del privato sociale
presenti sul territorio, nei limiti delle
proprie disponibilità di bilancio (8):
a) a definire l'organizzazione dei servizi,
i livelli qualitativi delle prestazioni,
nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza
economica integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma
di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, le modalità di coordinamento
e di integrazione dei servizi e delle prestazioni
individuali di cui alla presente legge con
gli altri servizi sociali, sanitari, educativi,
anche d'intesa con gli organi periferici
dell'Amministrazione della pubblica istruzione
e con le strutture prescolastiche o scolastiche
e di formazione professionale, anche per
la messa a disposizione di attrezzature,
operatori o specialisti necessari all'attività
di prevenzione, diagnosi e riabilitazione
eventualmente svolta al loro interno;
c) a definire, in collaborazione con le università
e gli istituti di ricerca, i programmi e
le modalità organizzative delle iniziative
di riqualificazione ed aggiornamento del
personale impiegato nelle attività di cui
alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con
gli enti di cui all'articolo 38, le attività
di ricerca e di sperimentazione di nuove
tecnologie di apprendimento e di riabilitazione,
nonché la produzione di sussidi didattici
e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel
campo delle attività assistenziali e quelle
di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo
periodico degli interventi di inserimento
ed integrazione sociale di cui all'articolo
5, per verificarne la rispondenza all'effettiva
situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i criteri relativi all'istituzione
e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle
aziende beneficiarie degli incentivi e dei
contributi di cui all'articolo 18, comma
6, per garantire la loro effettiva finalizzazione
all'integrazione lavorativa delle persone
handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di
personale volontario da realizzarsi da parte
delle organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico
delle spese e dei contributi per assistenza
erogati sul territorio anche da enti pubblici
e enti o associazioni privati, i quali trasmettono
alle regioni i rispettivi bilanci, secondo
modalità fissate dalle regioni medesime;
l-bis) a programmare interventi di sostegno
alla persona e familiare come prestazioni
integrative degli interventi realizzati dagli
enti locali a favore delle persone con handicap
di particolare gravità, di cui all'articolo
3, comma 3, mediante forme di assistenza
domiciliare e di aiuto personale, anche della
durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione
dei servizi di cui all'articolo 9, all’istituzione
di servizi di accoglienza per periodi brevi
e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto
dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e
10, comma 1, e al rimborso parziale delle
spese documentate di assistenza nell'ambito
di programmi previamente concordati; (9)
l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire
il diritto ad una vita indipendente alle
persone con disabilità permanente e grave
limitazione dell'autonomia personale nello
svolgimento di una o più funzioni essenziali
della vita, non superabili mediante ausili
tecnici, le modalità di realizzazione di
programmi di aiuto alla persona, gestiti
in forma indiretta, anche mediante piani
personalizzati per i soggetti che ne facciano
richiesta, con verifica delle prestazioni
erogate e della loro efficacia. (9)
(8) - comma così modificato dal primo articolo
della Legge 21 maggio 1998, n. 162.
(9) - lettera aggiunta dal primo articolo
della Legge 21 maggio 1998, n. 162.
40. Compiti dei comuni. - 1. I comuni, anche
consorziati tra loro, le loro unioni, le
comunità montane e le unità sanitarie locali
qualora le leggi regionali attribuiscano
loro la competenza, attuano gli interventi
sociali e sanitari previsti dalla presente
legge nel quadro della normativa regionale,
mediante gli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, dando priorità agli interventi di
riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento
dei servizi esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'articolo
4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano
le modalità del coordinamento degli interventi
di cui al comma 1 con i servizi sociali,
sanitari, educativi e di tempo libero operanti
nell'ambito territoriale e l'organizzazione
di un servizio di segreteria per i rapporti
con gli utenti, da realizzarsi anche nelle
forme del decentramento previste dallo statuto
stesso.
41. Competenze del Ministro per gli affari
sociali e costituzione del Comitato nazionale
per le politiche dell'handicap. - 1. Il Ministro
per gli affari sociali coordina l'attività
delle Amministrazioni dello Stato competenti
a realizzare gli obiettivi della presente
legge ed ha compiti di promozione di politiche
di sostegno per le persone handicappate e
di verifica dell'attuazione della legislazione
vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti
disposizioni concernenti la condizione delle
persone handicappate sono presentati previo
concerto con il Ministro per gli affari sociali.
Il concerto con il Ministro per gli affari
sociali è obbligatorio per i regolamenti
e per gli atti di carattere generale adottati
in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti
di cui al comma 1, è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri il
Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.
4. Il Comitato è composto dal Ministro per
gli affari sociali, che lo presiede, dai
Ministri dell'interno, del tesoro, della
pubblica istruzione, della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale, nonché dai Ministri
per le riforme istituzionali e gli affari
regionali e per il coordinamento delle politiche
comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono
essere chiamati a partecipare altri Ministri
in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato è convocato almeno tre volte
l'anno, di cui una prima della presentazione
al Consiglio dei ministri del disegno di
legge finanziaria.
6. Il Comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli assessori
regionali e delle province autonome di Trento
e di Bolzano designati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province
autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 16 dicembre 1989, n. 418; (10)
b) tre rappresentanti degli enti locali designati
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) e un rappresentante degli enti locali
designato dalla Lega delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli
enti e delle associazioni in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della
legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano
attività di promozione e tutela delle persone
handicappate e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi
delle Amministrazioni in esso rappresentate.
8. Il Ministro per gli affari sociali, entro
il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione
al Parlamento sui dati relativi allo stato
di attuazione delle politiche per l'handicap
in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno
seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano e gli enti locali trasmettono,
entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri tutti
i dati relativi agli interventi di loro competenza
disciplinati dalla presente legge. Nel primo
anno di applicazione della presente legge
la relazione è presentata entro il 30 ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue
funzioni, è coadiuvato da una commissione
permanente composta da un rappresentante
per ciascuno dei Ministeri dell'interno,
delle finanze, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale, dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, nonché
da tre rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento
per gli affari sociali, uno del Dipartimento
per gli affari regionali, uno del Dipartimento
per la funzione pubblica. La commissione
è presieduta dal responsabile dell'Ufficio
per le problematiche della famiglia, della
terza età, dei disabili e degli emarginati,
del Dipartimento per gli affari sociali.
(10) La Corte costituzionale, con sentenza
21-29 ottobre 1992, n. 406 (G.U. 4 novembre
1992, n. 46 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art.
41, sesto comma, nella parte in cui, con
riguardo alla lettera a), prevede che il
Comitato "si avvale di", anziché
"è composto da".
Art. 41-bis. Conferenza nazionale sulle politiche
dell'handicap. - I. Il Ministro per la solidarietà
sociale, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini
statistiche e conoscitive sull'handicap e
convoca ogni tre anni una conferenza nazionale
sulle politiche dell'handicap alla quale
invita soggetti pubblici, privati e dei privato
sociale che esplicano la loro attività nel
campo dell'assistenza e della integrazione
sociale delle persone handicappate. Le conclusioni
di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento
anche al fine di individuare eventuali correzioni
alla legislazione vigente. (11)
(11) articolo aggiunto dal primo articolo
della Legge 21 maggio 1998, n. 162.
Art. 41-ter. Progetti sperimentali. - 1.
Il Ministro per la solidarietà sociale promuove
e coordina progetti sperimentali aventi per
oggetto gli interventi previsti dagli articoli
10, 23, 25 e 26 della presente legge.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale,
con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 dei decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce
i criteri e le modalità per la presentazione
e la valutazione dei progetti sperimentali
di cui al comma 1 nonché i criteri per la
ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento
dei progetti di cui al presente articolo.
(12)
(12) articolo aggiunto dal primo articolo
della Legge 21 maggio 1998, n. 162.
42. Copertura finanziaria. - 1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, è istituito il Fondo
per l'integrazione degli interventi regionali
e delle province autonome in favore dei cittadini
handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali provvede,
sentito il Comitato nazionale per le politiche
dell'handicap di cui all'articolo 41, alla
ripartizione annuale del Fondo tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano,
in proporzione al numero degli abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione
della presente legge, il criterio della proporzionalità
di cui al comma 2 può essere integrato da
altri criteri, approvati dal Comitato di
cui all'articolo 41, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano di cui all'articolo 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento
a situazioni di particolare concentrazione
di persone handicappate e di servizi di alta
specializzazione, nonché a situazioni di
grave arretratezza di alcune aree.
4. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi
di loro spettanza tra gli enti competenti
a realizzare i servizi, dando priorità agli
interventi in favore delle persone handicappate
in situazione di gravità e agli interventi
per la prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla presente
legge non possono essere incrementate le
dotazioni organiche del personale della scuola
di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti
dalle disponibilità finanziarie all'uopo
preordinate dal comma 6, lettera h).
6. E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi
per l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a
decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun
anno, secondo le seguenti finalità:
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione
delle commissioni di cui all'articolo 4;
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del
soggiorno all'estero per cure nei casi previsti
dall'articolo 11;
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei
servizi di istruzione dei minori ricoverati
di cui all'articolo 12;
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per
le scuole di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera b);
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per
le università di cui all'articolo 13, comma
1, lettera b);
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione
di incarichi a interpreti per studenti non
udenti nelle università di cui all'articolo
13, comma 1, lettera d);
g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
e);
h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire
38 miliardi per l'anno 1993 per l'assunzione
di personale docente di sostegno nelle scuole
secondarie di secondo grado prevista dall'articolo
13, comma 4;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione
del personale docente prevista dall'articolo
14;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento
dei gruppi di lavoro di cui all'articolo
15;
m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti
per l'accesso ai servizi radiotelevisivi
e telefonici previsti all'articolo 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del
20 per cento per la modifica degli strumenti
di guida ai sensi dell'articolo 27, comma
1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni
1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori
che lavorano, previste dall'articolo 33;
p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento
del Comitato e della commissione di cui all'articolo
41;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno
1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni a partire
dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo
per l'integrazione degli interventi regionali
e delle province autonome in favore dei cittadini
handicappati di cui al comma 1 del presente
articolo.
7. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, pari a lire 120 miliardi
per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere
dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 6856 dello stato di previsionie
del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo
utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti
in favore di portatori di handicap".
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
43. Abrogazioni. - 1. L'articolo 230 del
testo unico approvato con regio decreto 5
febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del
regolamento approvato con regio decreto 26
aprile 1928, n. 1297, ed i commi secondo
e terzo dell'articolo 28, della legge 30
marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
44. Entrata in vigore. - 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.